SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: QUALI SONO I DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LE AZIENDE

Expired

IL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 9 APRILE 2008
ha introdotto numerosi adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il datore di lavoro e gli altri soggetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il TESTO UNICO si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio aziendale

I DOCUMENTI OBBLIGATORI,
PER TUTTE LE AZIENDE CHE AL LORO INTERNO HANNO ALMENO UN DIPENDENTE/LAVORATORE EQUIPARATO
(ANCHE IL SOCIO D’AZIENDA È CONSIDERATO LAVORATORE SUBORDINATO),
 

sono:

Certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 (non delegabile dal datore di lavoro), con tutte le valutazioni allegate in base al tipo di lavorazione svolta (valutazione esposizione al rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici, stress lavoro correlato, ecc…).
Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere nella stessa provincia).
Nomina RSPP – Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione (datore di lavoro o RSPP esterno), Nomina RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza – da individuare tra i dipendenti) attraverso Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto a eleggerlo.
Nomina Addetti antincendio e primo soccorso: può essere anche la stessa persona; può essere anche il datore di lavoro, ma ovviamente possono essere designati anche dipendenti
Formazione, secondo normativa, per tutti i soggetti di cui sopra
Formazione Art.36-37 D.Lgs81/2008 per tutti i lavoratori dipendenti ed equiparati (generale e specifica a seconda della tipologia di rischio)
Formazione (eventuale) per macchinari specifici (carrelli/muletti, gru, trattori, pale caricatrici, ecc…)
Eventuale altra formazione prevista da legge per appositi settori/mansioni (es. : preposti, segnaletica stradale, ecc…)
Nominare del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08
Certificati medici di idoneità (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica)
Verbale della riunione periodica (almeno una riunione all’anno nelle aziende con più di 15 addetti)
Ricevute della consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI), firmate da ciascun lavoratore riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI
Certificati di conformità degli impianti
Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature
Contratto di appalto (eventuale contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice)
 

POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)
Il datore di lavoro dell’impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile deve predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che consiste nell’individuazione dei rischi dell’opera da realizzare in relazione all’organizzazione (logistica, attrezzatura, organizzazione dei lavori, procedure esecutive) del cantiere, secondo i contenuti dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08.

 

DUVRI, DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è previsto ogniqualvolta esistano interferenze tra l’attività del committente e quelle dei soggetti appaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo dinamico, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la nullità dello stesso, ma non va predisposto nel caso di cantieri edili ove sia già stato redatto un PSC.

 

PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE
Il D.M. 10/03/98 prevede la redazione obbligatoria del piano di emergenza e evacuazione per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 1/02/1982.

Il piano di emergenza viene elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98 e redatto tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza.

Il piano di emergenza deve inoltre definire i percorsi di fuga, l’ubicazione dei presidi antincendio, le procedure di emergenza e i compiti da assegnare al personale che opera durante l’emergenza.

Per le aziende con meno di 10 dipendenti è necessario comunque l’adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio

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