Corsi sulla Sicurezza

Corso di aggiornamento per addetto ai lavori elettrici PES-PAV-PEI

Il corso è rivolto a tutti gli addetti nominati dal datore di lavoro a lavorare sugli impianti elettrici in tensione o fuori tensione ed a far acquisire le capacità per lavorare in situazioni di rischio elettrico. Le qualifiche attribuite sono quelle di PES (persona esperta), PAV (persona avvertita) e PEI (persona idonea).

Il corso è valido come aggiornamento quinquennale per Lavoratori, Preposti e Dirigenti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
DESTINATARI
Installatori, manutentori, addetti che operano in settori elettrici
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/2008 artt. N. 81-82-83-84-85-86-117, Norma CEI 11-27 ed. IV 2014, EN 50110-1, 50110-2, 50110-4
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale. 
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
6 ore  
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma


    • Contenuti del corso di Aggiornamento CEI 11-27 2014:
    • Scopo e campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014.
    • Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL).
    • Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico.
    • La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico.
    • Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per l'individuazione dei profili professionali.
    • Procedura per lavori fuori tensione (messa a terra e in cortocircuito, Terre di Lavoro).
    • Procedure per lavori in prossimità e per lavori sotto tensione.
    • La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014.
    • Esercitazione pratica sulla pianificazione dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione impianto).
    • Esempi di esecuzione di lavori elettrici in conformità alla Norma CEI 11-27:2014: misure elettriche, lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione su quadri ad uso industriale. Procedura per interventi in prossimità di parti sotto tensione
    • Procedura per interventi con parti sotto tensione
    • Esercitazione pratica di lavori fuori tensione (sostituzione interruttore B.T.)
    • Analisi dell’intervento da eseguire
    • Preparazione Piano di Lavoro
    • Esecuzione lavoro
    • Prova di verifica finale di apprendimento

VADEMECUM


«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
•    il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; 
•    l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
•     il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
•     l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
•     i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
•     il lavoratore che svolge attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.

La motosega non rientra nei “macchinari pericolosi” definiti dall’accordo Stato Regioni del 22/2/2012, quindi non è obbligatorio il corso?
Sì, in quanto il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i propri addetti secondo quanto riportato dall’art.73 comma 2 del D.LGS. 81/08:
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].
Per ulteriori domande e delucidazioni non esitare a contattarci, chiamaci allo 0587-607201 o inviaci una e-mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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