Corsi sulla Sicurezza

Corso di formazione specifica per i lavoratori (rischio basso)

Corso di formazione specifica per i lavoratori  (rischio basso)
Expired

Corso di formazione specifica per i lavoratori: rischio basso

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i propri lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. I contenuti e la durata sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 in relazione al settore di rischio dell’azienda (presente nell’Allegato II del medesimo Accordo).
DESTINATARI
Lavoratori dipendenti e/o equiparati
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, Accordi Stato–Regioni del 21.12.2011, D.Lgs. 106/09, DIR. CE 89/391
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
4 ore
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma

  • Rischi infortuni;
  • meccanici, elettrici, macchine, attrezzature;
  • rischi chimici;
  • etichettatura;
  • microclima, macroclima e illuminazione;
  • videoterminali;
  • p.i. E organizzazione del lavoro;
  • ambienti di lavoro;
  • stress lavoro-correlato;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto);
  • segnaletica;
  • emergenze;
  • le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
  • procedure esodo e incendi;
  • procedure organizzative per il primo soccorso;
  • incidenti e infortuni mancati;
  • altri rischi.

VADEMECUM


Chi è il lavoratore secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: 

• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
• i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;

il lavoratore che svolge attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.

La formazione specifica è sufficiente per assolvere a quanto richiesto dal D.LGS. 81/08?
NO, la formazione obbligatoria del lavoratore è composta da FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA, la mancanza di una delle due rende incompleto l’adempimento legislativoIl lavoratore neoassunto entro quanto tempo deve essere formato?
I lavoratori neoassunti devono iniziare la formazione contestualmente all’assunzione, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione (Accordo Stato Regioni del 21/12/11, punto 10).Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:   – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].
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