REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SICUREZZA (POS)

Expired

Cos’è il P.O.S.?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento interesato ad ogni singolo cantiere, che il datore di lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrice deve obbligatoriamente redigere prima di avviare le attività operative in cantiere.

L’obiettivo del Piano Operativo di Sicurezza è quello di individuare i rischi presenti e descrivere procedure e misure preventive e protettive che devono essere messe in atto all’interno del cantiere. Questo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’impresa che effettua le lavorazioni presso il cantiere oggetto della valutazione.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a)

Quali devono essere i contenuti del POS?

Il POS deve contenere i contenuti minimi presenti all’interno dell’allegato XV punto 3.2 del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro una volta redatto il POS, dovrà consegnarlo al committente e al coordinatore dei lavori, il quale verifica l’idoneità e si assicura della coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, inoltre il coordinatore può richiedere alle imprese che hanno redatto il POS di apportare ulteriori adeguamenti ai rispettivi piani operativi di sicurezza.

Se ho redatto il Documento di Valutazione dei Rischi posso non redigere il Piano Operativo di Sicurezza?

Spesso tra i due documenti sopra citati si fa confusione, fino al punto di poter ritenere di redigere l’uno in sostituzione dell’altro.

Il DVR (documento di valutazione dei rischi) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) sono due documenti differenti e distinti: il primo deve essere redatto per valutare tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda, analizzando ogni singola mansione e individuando le emisure correttive e preventive per ridurre/eliminare i rischi per i lavoratori; mentre il secondo documento valuta tutti i rischi presenti all’interno di ogni singolo cantiere.

 

Ci sono delle sanzioni per non aver redatto il P.O.S.?

SÌ, il datore di lavoro che non redige il piano operativo di sicurezza per i singoli cantieri viola l’art. 96, co. 1, lett. g) e secondo l’art. 159, co. 1. incorre in:

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
Inoltre

se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro;
se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro

Via Aldo Moro 1/A 56033 Toscana - Capannoli (PI)
Email: info@centroservizisoldani.it
Tel: +39 0587 607201

Copyright ©2023-2025 Centro Servizi Soldani SRL
Progetto Web: Marketing Village

Centro Servizi Soldani Srl , Via Aldo Moro n. 1/A 56033 Capannoli (PI) , C.F. / P.IVA : 02129250508 , C.C.I.A.A. Pisa N. REA PI-183337 , Cap. Soc. € 10.000,00 non a Socio Unico e non in liquidazione