VALUTAZIONE ESPOSIZIONE QUOTIDIANA DEI LAVORATORI AD AGENTI FISICI (RUMORE E VIBRAZIONI)

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Cos’è LA VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI FISICI?

La valutazione in oggetto ha come scopo principale la determinazione dei livelli di rumore e vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti durante la giornata lavorativa. Solo in seguito ad un’attenta valutazione possono essere definite le misure di prevenzione e protezione finalizzate a ridurre il rischio per gli addetti esposti ad agenti fisici.

La valutazione per l’esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche si compone di due fasi principali: la prima si svolge presso l’azienda (o cantiere), dove saranno effettuati i rilievi con specifica strumentazione e successivamente avverrà l’elaborazione e stesura del rapporto che diventerà parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, che il datore di lavoro deve redigere secondo quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Qualora la valutazione indicasse la presenza di rischio, il datore di lavoro deve adempiere a tutti gli obblighi previsti del medesimo decreto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori come: adottare misure di prevenzione e di protezione, fornire i dispositivi di protezione (DPI), sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e informare e formare i lavoratori dei rischi a cui sono esposti e sulle misure di protezione da adottare.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Titolo VIII – AGENTI FISICI capo I (rumore) e capo III (vibrazioni) D.LGS 81/08

È sempre obbligatoria la valutazione di esposizione quotidiana dei lavoratori ad agenti fisici?

Si, la valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad agenti fisici è sempre obbligatoria, in quanto il datore di lavoro deve sempre valutare la presenza o assenza del rischio e il relativo livello di esposizione. Qualora non siamo in presenza di una significativa fonte di rumore o vibrazioni, secondo l’art. 181 c. 3 d.lgs. 81/08, all’interno della valutazione può essere presente una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

L’aggiornamento è obbligatorio?

SI, infatti secondo l’art. 181 c. 2 La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Inoltre la valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Ci sono delle sanzioni per non aver effettuato la valutazione di esposizione a fonti di rumore e vibrazioni meccaniche?

La mancata valutazione da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44. Inoltre sono previste ulteriori sanzioni (definite dall’art. 219 d.lgs. 81/08) a carico del datore di lavoro, dirigente e medico competente per l’inadempimento di obblighi come la mancata informazione e formazione dei lavoratori ai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, mancata sorveglianza sanitaria e mancata adozione di misure di prevenzione e protezione.

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