VALUTAZIONE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

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COS’È LA VALUTAZIONE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA?

La valutazione in oggetto viene effettuata per tutelare la popolazione che è esposta ad attività che emettono inquinanti in atmosfera.

RIFERIMENTI NORMATIVI: parte V del D.Lgs. n. 152/06, D.lgs. 81/08

Cosa si intende per emissione in atmosfera?

Il D.Lgs. 152/06 definisce come emissione in atmosfera “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico”.

Questo ci porta anche alla definizione di inquinamento atmosferico come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”

Va richiesta autorizzazione agli organi competenti?

l’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 impone a chi intende realizzare nuovi impianti di richiedere autorizzazione alla Regione competente.

La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Regione corredata “dal progetto dell’impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l’impianto destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio” e da “una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto”.

Si ricorda che l’autorizzazione viene rilasciata per lo stabilimento nel suo complesso e non per i singoli impianti.

Le attività soggette ad autorizzazione emissioni in atmosfera sono, divise in fasce di emissione crescente:

• Fascia A – La fascia delle emissioni più basse, chiamate “emissioni scarsamente rilevanti” che si riferiscono all’art. 272 comma 1 del DLgs 152/2006 per attività come (ristoranti, bar con cucina, parrucchieri, meccanici…).

• Fascia B – La fascia un po’ più alta di emissioni, chiamate “a ridotto inquinamento”, che si riferiscono all’art. 272 comma 2 (carrozzerie, falegnamerie, ecc.), rappresentano insieme alla fascia A le autorizzazioni più comuni richieste.

• Fascia C – La fascia di emissioni normali per cui si deve richiedere un’autorizzazione in procedura ordinaria (cioè l’utente chiede il permesso e l’amministrazione risponde con una autorizzazione formale).

• Fascia D – La fascia di emissioni presumibilmente ingenti, sono i casi più rari, relative a grandi industrie, in cui il titolo autorizzativo è l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Quanto è valida l’autorizzazione?

L’autorizzazione alle emissioni ha una durata di quindici anni. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza. Qualora il gestore intenda apportare delle modifiche all’impianto ne deve dare comunicazione all’autorità competente. Le modifiche impiantistiche possono avere natura sostanziale o non sostanziale. Le prime possono aversi qualora la modifica comporti un aumento o variazione qualitativa delle emissioni o alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Per le modifiche sostanziali dell’impianto è necessaria la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione e l’autorità procedente provvede: all’aggiornamento dell’autorizzazione qualora l’istruttoria sia limitata alle sole attività o impianti oggetto di modifica, oppure al rinnovo dell’autorizzazione qualora per l’evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili si manifesti più appropriato estendere l’istruttoria all’intero stabilimento. Solo in quest’ultimo caso comincerà a decorrere un nuovo periodo di durata dell’atto autorizzativo pari a 15 anni.

Ci sono delle sanzioni?

Sì, di seguio quelle più rilevanti riportate dall’art.279 del D.LGS. 151/06:

per chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza dell’autorizzazione oppure continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1032 euro
Chi, nell’esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1032 euro.
Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.
Chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 5, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 1032 euro.

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