VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E POST-PARTO

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Cos’è LA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E POST – PARTO?

Il D. Lgs. 26 marzo 2001 prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi di età del figlio. il Datore di Lavoro adempie ad una serie di obblighi che devono intendersi aggiuntivi rispetto ai contenuti legislativi della normativa riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs 81/08 e D.Lgs n. 151 del 26 Marzo 2001

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Gli obblighi principali comportano:

il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
l’obbligo di valutare, nell’ambito e agli effetti della valutazione di cui all’art. 28, comma 1 del D. Lgs 81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla Commissione dell’Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
Cosa deve comprendere la valutazione?

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la valutazione deve comprende le seguenti tre fasi:

identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla rilettura ed all’approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio;
valutazione del rischio: l’accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l’analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001;
identificazione delle lavoratrici esposte: a tal fine sono descritte le attività lavorative / macromansioni presenti per le lavoratrici in esame.
Quali sono le fasi che la lavoratrice e il D.L. devono affrontare?

Comunicazione stato di gravidanza: Non appena accertato lo stato di gravidanza, la lavoratrice deve darne comunicazione scritta al Datore di Lavoro
Mansioni che possono essere svolte in gravidanza: La lavoratrice dovrà attenersi alle disposizioni ricevute dal D.L., che provvederà ad assegnare compiti lavorativi con lo stato di gravidanza
Spostamento ad altre mansioni (ricollocazione): Ove la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro non siano possibili per motivi organizzativi o produttivi, il D.L. adibisce la lavoratrice ad altri compiti
Esami clinici in gravidanza: La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di accertamenti sanitari. La lavoratrice, salvo casi di urgenza, provvederà a comunicare l’assenza con un congruo anticipo (almeno tre giorni) al D.L., indicando la durata stimata dell’assenza. Successivamente fornirà documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l’orario di lavoro
Periodo di allattamento: L’interdizione dei compiti comportanti i rischi specifici su individuati è obbligatoria per le donne che allattino fino a sette mesi dopo la nascita del bambino. Pertanto, anche in questo periodo occorrerà applicare la presente Procedura ed astenersi da compiti che possano costituire un rischio
Astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio: La dipendente che si trovi in stato di gravidanza a rischio, può inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione Ispezione del Lavoro, al fine di ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima e/o fino al periodo di astensione obbligatoria prevista per legge
Astensione anticipata dal lavoro per lavoro a rischio: Nel caso in cui il D.L. non possa ricollocare la lavoratrice adibendola ad alter mansioni in attività non a rischio, lo stesso D.L. provvede ad inoltrare richiesta di astensione per lavoro a rischio
Ci sono delle sanzioni per non aver effettuato la valutazione?

La valutazione fa parte dell’oggetto della valutazione dei rischi quindi se nel DVR mancano i criteri di valutazione utilizzati nell’analisi della valutazione, la pena prevista è un’ammenda tra i 1.000 ed i 2.000 euro.

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