Aggiornamento
Segnaletica stradale per addetti
Segnaletica stradale per addetti
Il D.I. 4/03/2013, visto l’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Corso di aggiornamento per addetto alla segnaletica stradale in prossimità di cantieri

Destinatari
Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico.

Riferimenti normativi
Art.37 e comma 2-bis art. 161 D. Lgs n.81/2008 , Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

Attestato
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.

Sede
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A – 56033 Capannoli (PI)

Durata
6 ore

Costo
100 €

Aggiornamento
Quinquennale
Il programma
VADEMECUM
Chi è il lavoratore secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso;
– l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
– il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18
della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
– l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
– i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
– il lavoratore che svolge attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.
Questa formazione sostituisce la formazione obbligatoria dei lavoratori?
No, rientra nella formazione specifica ma non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve essere integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
Sì, Sanzioni a carico del datore di lavoro: Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 [Art. 165, co. 1, lett. b)].