Aggiornamento
Segnaletica stradale
per preposti
Segnaletica stradale
per preposti
Il D.I. 4/03/2013, visto l’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Corso di aggiornamento per preposto alla segnaletica stradale in prossimità di cantieri

Destinatari
Preposti d’azienda

Riferimenti normativi
Art.37 e comma 2-bis art. 161 D. Lgs n.81/2008 , Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.

Attestato
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.

Sede
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A – 56033 Capannoli (PI)

Durata
6 ore

Costo
100 €

Aggiornamento
Quinquennale
Il Programma
VADEMECUM
Chi è il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«Preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto deve essere nominato dal Datore di Lavoro?
NO, i preposti sono tali anche “DI FATTO”, senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro.
Una volta effettuato il corso di formazione aggiuntiva, il preposto deve adempiere agli obblighi sanciti dall’art.19 del D.LGS. 81/08
Quali sono gli obblighi del preposto?
L’art. 19 del D.LGS. 81/08 riporta quanto segue:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Ci sono delle sanzioni per il preposto?
SÌ, arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f), arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. b), d) e g).
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione del preposto?
Sì, Sanzioni a carico del datore di lavoro: Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 [Art. 165, co. 1, lett. b)]