Corso
sicurezza RLS
sicurezza RLS
(rappresentate dei lavoratori per la sicurezza)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in tutti quegli aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, secondo le modalità sancite dal D.LGS. 81/08. Tale figura è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive e deve ricevere una formazione particolare e adeguata.
Corso di formazione per RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Destinatari
Personale eletto nel ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Riferimenti normativi
D.Lgs n.81/2008 art.37 comma 10-11, art. 47, art.50 comma 1, Accordi Stato–Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016

Attestato
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale

Sede
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)

Durata
32 ore

Costo
350 €

Aggiornamento
Annuale, nei seguenti casi: aggiornamento di 4 ore (per aziende dai 15 ai 50 lavoratori), aggiornamento di 8 ore (per aziende con più di 50 lavoratori)
Il programma
IL PROGRAMMA
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi: Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, Medico Competente, RLS, lavoratori, lavoratori autonomi, fabbricanti e fornitori;
- gli organi di vigilanza;
- l’apparato sanzionatorio;
- indicazioni operative in caso di infortuni e malattie professionali;
- i diritti e i doveri dei lavoratori;
- la tutela delle lavoratrici;
- il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- la valutazione dei rischi negli ambienti lavorativi: definizione, individuazione dei fattori di rischio, principi base e obiettivi da raggiungere;
- il rischio elettrico;
- il rischio negli scavi, demolizioni, nelle opere in sotterraneo e in galleria;
- i rischi derivanti dalla saldatura.
- Il rischio di caduta dall’alto;
- la movimentazione manuale dei carichi;
- il rischio rumore;
- il rischio vibrazioni;
- il rischio biologico;
- il rischio chimico;
- il rischio amianto;
- il rischio radon;
- il rischio derivanti dall’uso dei videoterminali;
- il microclima e l’illuminazione;
- lo stress lavoro-correlato;
- i Dispositivi di Protezione Individuale;
- il rischio incendio ed esplosione;
- il primo soccorso;
- tecniche di comunicazione.
VADEMECUM
Chi è l’RLS, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per le aziende sotto i 15 dipendenti vige l’obbligo di aggiornamento?
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi secondo il comma 6 dell’art. 37. Non vengono specificati i contenuti né la cadenza.
Di quanti RLS ha bisogno un’azienda?
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere:
• 1 per le aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
• 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
• 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Quali sono i suoi compiti?
L’ RLS deve:
• collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda;
• ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni;
• partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori;
• controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del lavoro in azienda;
• avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti.
Ci sono delle sanzioni per la mancata designazione del ruolo di RLS?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
sanzioni per il datore di lavoro e dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 37, co. 10).