DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Cos’è il DVR?

L’art. 2 comma q) Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs 81/08 definisce la «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Ha lo scopo di predisporre tutte quelle misure utili al fine di prevenire e controllare tali rischi come, ad esempio, la manutenzione periodica degli impianti, i rischi derivati dall’utilizzo di prodotti chimici o dalla movimentazione manuale dei carichi.

Deve contenere tutte quelle figure inerenti ai ruoli predisposti dal Testo Unico sulla Sicurezza come l’RSPP, l’RLS o la nomina del medico competente oltre alla formazione e all’informazione del proprio personale.

 

RIFERIMENTI NORATIVI: art. 28-29 D.LGS 81/08

 

Quanto tempo ho per redigere il DVR?

Sempre l’articolo 28 comma 3-bis) riporta:

“In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

L’aggiornamento è obbligatorio?

Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al grado di evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.

Il DVR è delegabile?

No, il datore di lavoro non può delegare il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 comma a D.Lgs 81/08)

È sempre obbligatorio redigere il DVR?

Il documento è obbligatorio per qualsiasi tipologia di azienda che ha al suo interno almeno un dipendente. I casi in cui la valutazione non è obbligatoira sono: lavoratore autonomo, impresa familiare.

Ci sono delle sanzioni per non aver redatto il DVR?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

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