INCARICO RSPP ESTERNO

DESCRIZIONE: Per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il Datore di Lavoro deve frequentare un corso di formazione specifico ai sensi del comma 2, art 34 del D.Lgs n.81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, in base al codice ATECO che identifica il rischio della propria attività oppure si può avvalere di un tecnico esterno che svolge il compito di RSPP per la sua azienda.

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs n.81/2008 art 32

 

Quando è possibile avere un RSPP esterno?

Tranne nei casi in cui il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda (vedi prossima domanda), è possibile affidare l’incarico ad un consulente esterno in possesso dei requisiti.

L’art.31 del D.Lgs. 81/08 limita l’obbligo dell’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda esclusivamente:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In quali casi il datore di lavoro può svolgere le funzioni di RSPP?

Il datore di lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP, lo potrà fare nei seguenti casi:

  1. Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
  2. Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti
  3. Aziende della pesca: fino a 20 addetti
  4. Altre aziende: fino a 200 addetti

Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro svolgere l’incarico di RSPP, esso dovrà provvedere ad incaricare un lavoratore interno o rivolgersi ad un RSPP esterno qualificato. Il dipendente designato all’incarico dovrà seguire un corso di formazione per RSPP consulente esterno in base al codice ATECO di appartenenza dell’azienda.

L’art. 299 del D.LGS. 81/08 inoltre specifica quanto segue: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b)[datore di lavoro], d)[dirigente] ed e)[preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”

 

Quali sono i requisiti che deve avere un RSPP esterno?

L’art. 32 del D.LGS. 81/08 prevede i seguenti requisiti:

  • possedere il diploma come requisito minimo;
  • dimostrare di avere l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione specifici per RSPP;
  • partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento quinquennali

Ci sono delle sanzioni per la mancata designazione del ruolo di RSPP?

Il D.Lgs. 81/08, non prevede delle sanzioni dirette per l’RSPP che svolge tale incarico da esterno (quindi non il datore di lavoro). Quando, però, vi è corresponsabilità con il datore di lavoro nel verificarsi di un evento lesivo, allora anche l’RSPP è considerato colpevole.

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