ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI

Cos’è l’Albo Gestori Ambientali?

L’Albo Gestori Ambientali è un Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La domanda di iscrizione all’Albo deve essere presentata alla Sezione Regionale in cui è presente la sede legale dell’impresa. L’iscrizione avviene nella persona del legale rappresentante oppure del titolare nel caso di impresa individuale.

 

Le imprese e gli enti che devono essere iscritte all’Albo secondo l’art. 212 c.5 D.lgs 152/2006 s.m.i. sono:

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Secondo l’art. 194, c.3 D.lgs 152/2006 è previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano

 

Ogni variazione che avviene dopo l’iscrizione all’albo gestori ambientali deve essere comunicata.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.lgs 152/2006 s.m.i.

 

Quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo?

I requisiti comuni a tutte le categorie dell’Albo in testa al legale rappresentante delle aziende sono i seguenti (alcune categorie possono richiedere requisiti aggiuntivi):

  1. essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  2. non trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  3. non si trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  4. non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
  1. condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
  2. condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

  1. non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  2. non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all’Albo.

Ci sono delle sanzioni?

SÌ, secondo l’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 chi effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito con:

  • con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.

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