NOMINA MEDICO COMPETENTE

In ogni Azienda il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 18-38 del D. Lgs. 81/08

 

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, in presenza di esposizione ai seguenti rischi:

  • Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio;
  • Agenti fisici come rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, agenti chimici, agenti biologici, Lavorazioni che espongono ad atmosfere iperbariche, lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti; lavoro notturno.

 

Chi può essere qualificato come “medico competente”?

Per svolgere le funzioni di medico competenteai sensi dell’art. 38 Dlgs 81/08 è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  1. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

 

Quali sono gli obblighi del medico competente?

Gli obblighi sanciti dall’art.25 del D.LGS. 81/08 sono:

  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e con salvaguardia del segreto professionale;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

 

Ci sono delle sanzioni per il medico competente?

Sì, con riferimento alla valutazione dei rischi: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro.

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria: arresto fino a 2 mesi o ammenda dai 300 ai 1.200 euro.

Con riferimento alla scrittura e conservazione schede sanitarie: in questo caso è di tipo amministrativo e può andare dai 200 agli 800 euro.

Con riferimento alle visite periodiche e/o le visite richieste dai lavoratori: pena pecuniaria che va dai 1.000 ai 4.000 euro.

IL CENTRO SERVIZI SOLDANI COLLABORA CON STUDI MEDICI DEDICATI ALLA MEDICINA DEL LAVORO, PER ULTERIORI DOMANDE E DELUCIDAZIONI E PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO GRATUITO, NON ESITARE A CONTATTARCI, CHIAMACI ALLO 0587-607201 O INVIACI UN’E-MAIL A info@centroservizisoldani.it.

Contatti

Telefono
0587.607201

Mail
info@centroservizisoldani.it

Facebook
@centroservizisoldani

Fax
0587.606719

Altri corsi

Inizia a digitare e premi Invio per cercare