REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)

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Cos’è il P.S.C.?

Il P.S.C. è un documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell’opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 100 D.LGS. 81/08

Chi redige il P.S.C.?

ll Piano di Sicurezza e Coordinamento viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Facciamo chiarezza sui ruoli del coordinatore della sicurezza.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP):

redige il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE):

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento
valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnala al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.

Quando non deve essere redatto il P.S.C.?

Sempre secondo l’art. 100 del D.lgs. 81/08 il P.S.C. non deve essere redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, acqua, reti di comunicazione.

Il P.S.C. non deve essere redatto nel caso ci fosse una unica impresa operante.

Il P.S.C. è operativo nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, mentre negli altri ambienti di lavoro è necessaria la redazione del DUVRI.

Ci sono delle sanzioni per non aver effettuato il P.S.C.?

Il CSP e il CSE sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00 per violazione art. 91 e 92 d.lgs. 81/08

Sanzioni per il committente o per il responsabile dei lavori: Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 10.000 per la violazione dell’art.90, punti 1,2,3,4,5.

• Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.250 a € 5.000 per la violazione dell’art.90 punti 6,7

• Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.200 a € 6.000 per la violazione dell’art.101.

 

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