Valutazione impatto acustico

COS’È LA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO?

La valutazione in oggetto viene effettuata per tutelare la popolazione che è esposta ad attività rumorose.

Tale valutazione viene richiesta dai comuni al fine di valutare e ridurre/eliminare l’esposizione a l rumore.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, d.lgs. n. 42 del 2017, D.lgs. 81/08

Cos’è l’inquinamento acustico?

Secondo l’art.2 della L 447/95 si definisce inquinamento acustico: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”

Entriamo nel dettaglio della “legge quadro sull’inquinamento acustico”.

L’art. 8 della L 447/95 stabilise che, su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  1. a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  2. b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  3. c) discoteche;
  4. d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  5. e) impianti sportivi e ricreativi;
  6. f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  1. a) scuole e asili nido;
  2. b) ospedali;
  3. c) case di cura e di riposo;
  4. d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  5. e) nuovi insediamenti residenziali.

Sono obbligate a presentare la Valutazione di Impatto Acustico ache le attività quali:

– ristoranti, pizzerie, trattorie, bar

– attività ricreative

– attività agrituristiche

– attività culturali e di spettacolo

– sale da gioco

– palestre

– stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora o che svolgono eventi con diffusione di musica o l’utilizzo di strumenti musicali.

Quali sono le attività escluse dalla valutazione impatto acustico?

– Attività alberghiere e agroturistiche (se non hanno musica)

– Attività di ristorazione collettiva e pubblica (se non hanno musica)

– Attività ricreative (se non hanno musica)

– Attività turistiche

– Attività sportive, esclusi i motori e le armi da fuoco

– Attività culturali e di spettacolo (se non hanno musica)

– Palestre (se non hanno musica)

– Stabilimenti balneari (se non hanno musica)

– Agenzie di viaggio

– Sale da gioco (se non hanno musica)

– Attività di supporto alle imprese

– Call center

– Intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare e assicurativa

– Informatica – software, informatica – house, informatica – internet point

– Acconciatura, estetica, bellezza, massaggi, solarium, piercing e tatuaggi.

– Laboratori veterinari

– Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi e ricerca

– Ospedali, case o istituti di cura, con meno di 50 posti e senza laboratori

– Lavanderie e stirerie

– Attività di vendita al dettaglio di generi vari

– Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti

– Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi

– Laboratori artigianali per la conservazione o stagionatura di alimenti

– Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

– Laboratori di sartoria e abbigliamento senza lavaggi, tintura e finissaggio

– Laboratori di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria

– Liuteria

– Laboratori di restauro artistico

– Riparazione di beni di consumo

– Ottici. fotografi, grafici

Ci sono delle sanzioni?

Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione, determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 10, comma 2 della L. 447/95, da 516,46 € a 5.164,57 €.

Contatti

Telefono
0587.607201

Mail
info@centroservizisoldani.it

Facebook
@centroservizisoldani

Fax
0587.606719

Altri corsi

Inizia a digitare e premi Invio per cercare