Valutazione impatto acustico
COS’È LA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO?
La valutazione in oggetto viene effettuata per tutelare la popolazione che è esposta ad attività rumorose.
Tale valutazione viene richiesta dai comuni al fine di valutare e ridurre/eliminare l’esposizione a l rumore.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, d.lgs. n. 42 del 2017, D.lgs. 81/08
Cos’è l’inquinamento acustico?
Secondo l’art.2 della L 447/95 si definisce inquinamento acustico: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”
Entriamo nel dettaglio della “legge quadro sull’inquinamento acustico”.
L’art. 8 della L 447/95 stabilise che, su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Inoltre è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali.
Sono obbligate a presentare la Valutazione di Impatto Acustico ache le attività quali:
– ristoranti, pizzerie, trattorie, bar
– attività ricreative
– attività agrituristiche
– attività culturali e di spettacolo
– sale da gioco
– palestre
– stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora o che svolgono eventi con diffusione di musica o l’utilizzo di strumenti musicali.
Quali sono le attività escluse dalla valutazione impatto acustico?
– Attività alberghiere e agroturistiche (se non hanno musica)
– Attività di ristorazione collettiva e pubblica (se non hanno musica)
– Attività ricreative (se non hanno musica)
– Attività turistiche
– Attività sportive, esclusi i motori e le armi da fuoco
– Attività culturali e di spettacolo (se non hanno musica)
– Palestre (se non hanno musica)
– Stabilimenti balneari (se non hanno musica)
– Agenzie di viaggio
– Sale da gioco (se non hanno musica)
– Attività di supporto alle imprese
– Call center
– Intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare e assicurativa
– Informatica – software, informatica – house, informatica – internet point
– Acconciatura, estetica, bellezza, massaggi, solarium, piercing e tatuaggi.
– Laboratori veterinari
– Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi e ricerca
– Ospedali, case o istituti di cura, con meno di 50 posti e senza laboratori
– Lavanderie e stirerie
– Attività di vendita al dettaglio di generi vari
– Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti
– Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi
– Laboratori artigianali per la conservazione o stagionatura di alimenti
– Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
– Laboratori di sartoria e abbigliamento senza lavaggi, tintura e finissaggio
– Laboratori di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
– Liuteria
– Laboratori di restauro artistico
– Riparazione di beni di consumo
– Ottici. fotografi, grafici
Ci sono delle sanzioni?
Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione, determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 10, comma 2 della L. 447/95, da 516,46 € a 5.164,57 €.
Contatti
Telefono
0587.607201
0587.607201
Mail
info@centroservizisoldani.it
info@centroservizisoldani.it
Facebook
@centroservizisoldani
@centroservizisoldani
Fax
0587.606719
0587.606719