VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA

Cos’è la verifica di impianto di messa a terra?

L’impianto di terra è la parte dell’impianto elettrico che interviene in caso di guasto e consente di prevenire e proteggere contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica evitando la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.

Lo Stato tramite il DPR 462 obbliga tutti i datori di lavoro a far eseguire le verifiche periodiche di messa a terra.

RIFERIMENTI NORMATIVI: DPR 462/2001, D.LGS. 81/08

La verifica dell’impianto di messa a terra è sempre obbligatoira per le attività?

No, è obbligatoria per tutte le unità produttive che hanno minimo un dipendente.

Chi effettua le verifiche?

Tale verifica viene effettuata da organismi abilitati dal Ministero dello sviluppo economico oppure ASL e ARPA. Il datore deve inviare la denuncia ad INAIL e ASL entro 30 giorni dall’emissione della Dichiarazione di conformità.

L’elettricista che si occupa della manutenzione dell’impianto elettrico quindi non può fare la verifica?

No, a meno che non sia abilitato dal Minstero dello sviluppo economico. L’elettricista si può occupre solo della manutenzione dell’impianto elettrico. Si ricorda che tutte le manutenzioni devono essere riportare in un apposito registro dei controlli.

Ogni quanto deve essere fatta la verifica dell’impianto di messa a terra?

Le verifiche devono essere eseguite ogni due anni per gli impianti a MAggior Rischio in Caso d’Incendio (MA.R.C.I) ovvero cantieri edili, locali medici e negli ambienti con pericolo d’esplosione.

Devono essere eseguite ogni 5 anni per gli ambienti ordinari e per gli impianti di protezione scariche atmosferiche a protezione di luoghi ordinari. La periodicità viene calcolata dalla data indicata sulla dichiarazione di conformità.

Quali sono le attività MA.R.C.I.?

Tali attività non sono stabilite in quanto il rischio viene valutato in base alla valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (DLgs 81/08 e DM 10/3/98).

La norma CEI 64-8 art. 751.03.1.1, per individuare gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio stabilisce una serie di molteplicità di parametri quali per esempio:

densità di affollamento, massimo affollamento ipotizzabile, capacità di deflusso o di sfollamento, entità del danno ad animali e/o cose, comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio, presenza di materiali combustibili, tipo di utilizzazione dell’ambiente, situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).

Ci sono delle sanzioni?

Sì, sanzioni amministrative che vanno dalle 1.000 alle 4.800 euro e penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.

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