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APPROVATO E PROROGATO IL MUD 2021

APPROVATO E PROROGATO IL MUD 2021
Expired

LA SCADENZA DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER L’ANNO 2020 È STATA PROROGATA A GIUGNO.

Lo scorso 16 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 23/12/2020 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021“.

Secondo quanto definito dall’art. 6, c 2-bis. della L. 25 gennaio 1994, “il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”, perciò, per quest’anno, la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 16 giugno.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:

• chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00;
• imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Inoltre, sono soggetti all’obbligo:

• chi effettua le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
• i consorzi e gli altri soggetti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

Il MUD deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica sul sito “MUDTelematico”.

Unica eccezione vale per coloro che sono soggetti a MUD semplificato (cioè chi produce nella propria unità locale non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali), i quali possono effettuare l’invio della modulistica via PEC.

Non è più possibile, e non sono valide ai fini di legge, le dichiarazioni inviate con altre modalità.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo). L’unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Se un’impresa è iscritta al Registro AEE e produce rifiuti che è tenuta a dichiarare, dovrà presentare due MUD:

1. La Comunicazione Rifiuti, per indicare i rifiuti speciali pericolosi che ha prodotto;
2. E la Comunicazione AEE, per indicare le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato tramite il sito Registro AEE.

Le principali modifiche apportate al MUD nel 2021 sono le seguenti:

• gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184ter;
• nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
• la scheda CG – costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista;
• sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014;
• sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Ricordiamo anche che il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, prevede che dal 28 febbraio 2021 si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o di consulenza e supporto per garantire la tracciabilità dei vostri rifiuti, il ns staff tecnico è sempre a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

Vi saluto e vi dò come sempre appuntamento alla prossima settimana.

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