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COVID-19: IL NUOVO DECRETO-LEGGE, GLI OBBLIGHI VACCINALI E LA VACCINAZIONE IN AZIENDA

COVID-19: IL NUOVO DECRETO-LEGGE, GLI OBBLIGHI VACCINALI E LA VACCINAZIONE IN AZIENDA
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Se nei primi mesi di campagna vaccinale il quadro normativo inerente a modalità ed obblighi presentava molte lacune e informazioni frammentate, finalmente, se pur a piccoli passi, il legislatore e le parti sociali hanno deciso di chiarire i punti più controversi con l’introduzione di nuove norme e regolamenti.

Il nuovo decreto-legge

Attraverso il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, il Consiglio dei Ministri ha voluto prendere una posizione chiara, anticipando i territori regionali su questo tema prima che si muovessero in autonomia.

A titolo esemplificativo prendiamo come riferimento un recente regolamento elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, che è stato abrogato del sopracitato decreto-legge, avente per oggetto “Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 degli operatori del Servizio Sanitario Regionale e nelle Strutture Private Convenzionate” che applicava il DGR n. 351 del 12 marzo 2018 “Rischio biologico in ambiente sanitario.

Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario” prevedendo in capo al medico competente il potere decisionale di esprimere una non idoneità specifica temporanea conseguente ad una mancata vaccinazione.

Obblighi vaccinali

Il decreto-legge 1° aprile 2021 n.44, non parla più di idoneità o inidoneità, ma ribadisce direttamente che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, indicando termini e scadenze per la “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Solo in caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

La vaccinazione in azienda

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata sottoscritto un accordo tra le parti sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Andrea Orlando) ed il Ministro della salute della Repubblica italiana (Roberto Speranza) che prevede la possibilità di somministrare i vaccini nei luoghi di lavoro, a tutti i lavoratori indipendentemente dalle tipologie contrattuali, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail.

L’adesione è totalmente volontaria, i costi medici ed infermieristici saranno a carico dell’azienda, mentre i vaccini e tutti i beni medici necessari (siringhe, disinfettante, garze, etc.) saranno a carico dello Stato.

L’accordo, raggiunto nella sera del 6 aprile, ha inoltre consentito di aggiornare il protocollo sicurezza del 14 marzo 2020; in particolare è stato indicato che per il rientro al lavoro dopo l’infezione occorre un tampone molecolare o antigenico negativo che potrà essere effettuato anche in una struttura sanitaria accreditato o autorizzata dal servizio sanitario.

 

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