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IL COVID ED IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

IL COVID ED IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
Expired

IL NUOVO QUADRO AGENTI BIOLOGICI COVID E DVR

Oggi voglio parlarvi delle ultime modifiche al testo unico sulla sicurezza (D.lgs. n.81/2008), che, se da un lato hanno corretto ed approfondito alcuni punti della disciplina per la prevenzione in materia di Sars-Cov-2, dall’altro hanno lasciato nell’incertezza i datori di lavoro ed i professionisti.

Le modifiche riguardano gli argomenti contenuti negli art. 266 e seguenti del D.lgs. 81/2008.

Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi (art. 268), in base al rischio d’infezione, aumentando via via gli obblighi dei datori di lavoro in funzione alla classificazione operata nel DVR (art. 271).

La direttiva 2020/739, in base ai dati clinici ed epidemiologici, ha stabilito di classificare il Sars-Cov-2 nel gruppo 3, ritenendolo quindi un agente dotato di una maggiore rischiosità rispetto agli altri virus della stessa famiglia; il D.L. n.125/2020 ha attuato questa norma comunitaria obbligando i datori di lavoro ad aggiornare il DVR, senza operare, però, alcuna precisazione in ordine alle attività nelle quali il rischio d’infezione non ha natura professionale.

Inoltre, per il sopracitato “gruppo 3”, è stata data un’esatta interpretazione del termine “raccomandato” il quale, adesso, indica che le misure disposte dovranno essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione dei rischi non indichino il contrario.

L’introduzione del Sars-Cov-2 in un diverso gruppo ha fatto scattare quegli obblighi aggiuntivi disposti dell’art. 280, come l’obbligo di instituire ed aggiornare il registro degli esposti agli agenti biologici, che deve essere curato dall’RSPP. Non appare, però, ancora del tutto chiaro quali siano i confini di tale ambito applicativo rischiando di generare solo nuove incertezze per tutti quelle attività in cui il coronavirus non costituisce, di per sé, un rischio specifico.

Nel caso di epidemia particolarmente virulenta tutte le attività umane possono essere esposte al rischio di infezione. Motivo per cui ci teniamo a precisare che il rischio di esposizione a Sars-Cov-2 è un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa.

Altrettanto certo è che non è un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

Infine, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2020/739, il legislatore è intervenuto solo in parte sugli obblighi di vaccinazione, introducendo l’obbligo al datore di lavoro di dispensare i vaccini gratuitamente a tutti i lavoratori ed equiparati che prestano assistenza sanitaria e attività ad esse correlate nel luogo di lavoro, senza però prevedere niente per i possibili punti critici, primo tra tutti in caso di eventuale rifiuto del lavoratore e dei riflessi sull’idoneità alla mansione lavorativa.

Su quest’ultimo punto, in attesa di risposte e chiarimenti, dobbiamo considerare sia l’art. 279 del D. Lgs. n.81/2008 il quale stabilisce che “qualora l’esito della valutazione dei rischi ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41”; sia l’art.20, comma 1, D. Lgs. 81/2008 che pone in capo al lavoratore l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Nella speranza di avervi dato spunti di riflessione e qualche chiarimento, pur in presenza di un panorama normativo continuamente in via di evoluzione, vi saluto e vi dò come sempre appuntamento alla prossima settimana.

Posted by fausto.

 

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