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IL PREPOSTO E LE SUE RESPONSABILITÁ PER INFORTUNIO

IL PREPOSTO E LE SUE RESPONSABILITÁ PER INFORTUNIO
Expired

(Piano Nazionale Impresa 4.0)Con la sentenza n. 1096 del 13 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha fissato un precedente importante sulle responsabilità del preposto sull’infortunio di un lavoratore subordinato, dichiarando che <<non si può attribuire al preposto una qualche condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi

di sicurezza sul lavoro laddove non si possa accertare che fosse stato a conoscenza di una prassi elusiva o che l’avesse colposamente ignorata>>.

L’addetto del reparto macelleria di un supermercato si è procurato una ferita lacero-contusa alle dita di una mano durante l’utilizzo della macchina sega-ossi, che lo ha obbligato a 139 giorni di riposo; la figura di “preposto di fatto” che è stata identificata dal Tribunale ordinario, è ricaduta in capo dal direttore del punto vendita, in quanto il capo reparto era assente per ferie.

L’imputato, ritenuto colpevole sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, ha deciso di portare il suo caso anche all’attenzione della Suprema Corte, la quale ha raccolta una lunga serie di elementi:

• il responsabile del supermercato aveva da pochi giorni iniziato a ricoprire questo specifico ruolo;
• data la sua inesperienza nel ruolo, non poteva essere a conoscenza delle pratiche e delle procedure dei singoli reparti del supermercato;
• l’addetto che ha subito l’infortunio stava operando senza osservare molte delle disposizioni in materia di sicurezza;
• inoltre, l’addetto ha riferito che l’elusione dei dispositivi di sicurezza adeguati era una pratica seguita da tempo, nonostante fosse stato opportunamente formato e provvisto di tutti i DPI del caso;
• tutti gli addetti, interpellati dalla Corte di Cassazione, hanno riportato di seguire questo tipo di pratiche scorrette e che nessuno di essi abbia fatto presente questi fatti al preposto di turno;
• la Corte di Cassazione ha verificato che non ci fosse la presenza di collegamenti logici che avrebbero potuto far pensare ad una decisione dell’azienda nel mettere in atto queste pratiche scorrette magari al fine di aumentare la produttività.

Anche se questi punti presi singolarmente non avrebbero potuto liberare il preposto dalle sue colpe di negligenza, l’insieme di tutte queste considerazioni ha portato la Corte di Cassazione ad annullare senza possibilità di rinvio la precedente sentenza, ritenendo che data l’inesperienza nel ruolo e la mancata comunicazione da parte dei lavoratori subordinati non ci sono elementi che rilevino che fosse a conoscenza delle prassi elusive e che le abbia colposamente ignorata.

Inoltre, visto e considerato anche il fatto che non c’è la presenza di elementi che possano indurre a ritenere che le pratiche scorrette siano figlie di una qualche politica aziendale, non si può attribuire al preposto la responsabilità della condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Alla prossima settimana, con nuove considerazioni, nuovi spunti, nuovi casi da analizzare insieme, auspicando di darvi un contributo concreto nel risolvere, o quantomeno approcciare, le diverse situazioni che possono capitare sul luogo di lavoro.

 

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