Nella nostra quotidiana operatività ci siamo più volte trovati, sia come centro di formazione e azienda specializzata nella valutazione dei rischi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ad affrontare le controversie nate in capo alle figure previste dal Testo Unico in merito all’applicazione pratica della normativa appunto della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D. Lgs. 81/2008 ha tra i suoi scopi fondamentali quello di estendere il numero delle figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, al fine di aumentare il controllo degli ambienti e delle fasi di lavoro, fissando obblighi, responsabilità e criteri di designazione di ognuna di queste figure.
Le Figure Coinvolte Nella Gestione Della Sicurezza Aziendale (art.2 e ss., D. Lgs.81/2008)
• Il datore di lavoro
È il titolare del rapporto di lavoro con il dipendente/equiparato, o comunque quel soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro è la figura principale dell’impresa ed ha l’obbligo, non delegabile, di:
• effettuare la valutazione dei rischi,
• fornire i DPI adeguati ai lavoratori,
• nominare il Medico Competente,
• scegliere ed incaricare RSPP,
• garantire e sostenere i costi della formazione obbligatoria dei lavoratori.
Non si parla di datore di lavoro nel caso di “impresa familiare” (che è un’impresa individuale, espressamente normata dall’art 230bis c.c.) in cui l’imprenditore si avvale della collaborazione di parenti ed affini, purché non vi sia la stipula del contratto di società.
• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
È il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunemente abbreviato con la sigla RSPP, è colui sul quale ricade il compito di gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro interfacciandosi con altri soggetti come il Datore di lavoro, il Medico Competente o il RLS.
Ma chi può svolgere questo ruolo?
L’imprenditore (datore di lavoro) che deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (compito non delegabile ex art. 17 del D.Lgs. 81/08) ha 3 opzioni:
1. RSPP INTERNO: organizzare il servizio di prevenzione e protezione interno all’unità produttiva (requisito obbligatorio nel caso di aziende industriali con oltre 200 lavoratori e per strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori) designando una figura abilitata e idonea interna all’azienda.
2. RSPP ESTERNO: Incaricare un professionista esterno
3. RSPP DATORE DI LAVORO: svolgere direttamente come datore di lavoro i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto sono SOLO per chi ha:
• aziende artigiani o industriali fino a 30 lavoratori;
• aziende agricolo e zootecniche fino a 30 lavoratori;
• aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
• altre aziende fino a 200 lavoratori.
Nelle prime 2 opzioni, gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative: per lo svolgimento delle funzioni è necessario che il professionista sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un percorso formativo abilitante secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7 luglio 2016.
Per l’opzione numero 3 il datore di lavoro deve invece svolgere apposito corso di formazione, il cui monte ore varia a seconda del livello di rischio (basso-medio-alto) in cui rientra la propria azienda (dipende dal codice ATECO). Il datore di lavoro deve essere necessariamente un soggetto che gode della legale rappresentanza dell’azienda.
In presenza di una società che non ha dipendenti, ma che si avvale esclusivamente del lavoro dei soci, si dovrà in ogni caso provvedere ad applicare gli adempimenti minimi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, secondo gli articoli 36-37 del D.Lgs. 81/2008, tutti i soci che lavorano in azienda (escluso il socio RSPP) sono equiparati, ai fini della sicurezza, ai dipendenti e dovranno effettuare il corso di base di informazione-formazione per lavoratori dipendenti ed equiparati (formazione generica 4h + formazione specifica che varia a seconda del livello di rischio aziendale).
Il datore di lavoro RSPP nominato invece dovrà invece svolgere un corso di formazione specifico da 16h (rischio basso), 32h (rischio medio) o 48 h (rischio alto)
Di norma la maggior parte delle aziende, soprattutto quelle più piccole, opta perché il ruolo di RSPP ricada in capo al legale rappresentante datore di lavoro (opzione 3 di cui sopra): in ogni caso l’RSPP, chiunque sia, dovrà avere pieno potere di azione e di spesa per poter ottemperare ai propri doveri che derivano da espresse previsioni normative.
Quando in un’azienda ci sono più soci legali rappresentanti è assai opportuno, esclusivamente ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nominare un unico RSPP datore di lavoro e gli altri legali rappresentanti, siano essi soci o amministratori (escluso che siano amministratori esterni a incarico) diventano automaticamente equiparati ai dipendenti.
Questo accorgimento è a tutto vantaggio e interesse delle aziende, perché, in caso non venga effettuata questa nomina (al di là del fatto che tutti i legali rappresentanti dovrebbero sostenere il corso per RSPP datore di lavoro), nell’eventualità che l’azienda incorra in sanzioni legate al mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le stesse sono moltiplicate per il numero dei legali rappresentanti RSPP presenti in azienda.
Ecco perché è consigliato averne uno soltanto, salvo il rispetto dell’art 31 del D.Lgs. 81/2008, che ci ricorda che gli RSPP e gli ASPP devono essere presenti in un numero sufficiente in base alle caratteristiche dell’impresa.
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L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
È la persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 ed è designata quando ritenuta necessaria dal datore di lavoro.
In buona sostanza l’ASPP non è altro che un collaboratore del RSPP con cui condivide ruolo e obiettivo.
Ai fini della nomina dell’ASPP ci sono delle incompatibilità e delle restrizioni: nello specifico il ruolo di ASPP è incompatibile con il ruolo di RLS, in quanto ricoprono funzioni diametralmente opposte e farli coincidere significherebbe eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori sulle azioni relative alla sicurezza intraprese dai membri del Servizio Prevenzione e Protezione che agisce per conto del Datore di Lavoro.
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Si tratta appunto di colui che rappresenta i lavoratori per tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro e la prevenzione in qualità di portavoce e di “mediatore” con il Datore di Lavoro o il RSPP.
Sono gli stessi lavoratori ad eleggerlo in numero e modalità variabile a seconda delle caratteristiche e dell’azienda.
E’ previsto dalla legge che questo ruolo venga ricoperto anche da un professionista esterno che si occupa di rappresentare diverse aziende su un determinato territorio, si parla allora di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o RLST: nello specifico, si tratta di una figura sindacale esterna all’attività e attribuita dall’associazione di categoria bilaterale che rappresenta l’azienda (a seconda del tipo di contratto di lavoro applicato).
I compiti dell’RLS sono quelli di collaborare e prendere parte a tutti i provvedimenti che vengono posti in essere dall’RSPP e in generale dall’azienda, al fine di garantire la prevenzione e sicurezza dei lavoratori e tutelare i loro diritti in questo ambito molto delicato.
Una volta eletto è soggetto all’obbligo formativo per svolgere al meglio il suo compito, e deve dunque frequentare un corso di formazione di 32h , che, nel caso delle aziende sopra i 15 dipendenti deve essere aggiornato annualmente (con un corso di 4h), mentre nelle imprese che hanno meno di 15 dipendenti l’aggiornamento annuale è consigliato, ma non obbligatorio. Sopra 200 dipendenti, servono almeno due RLS.
• Il preposto
È quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il Preposto è una delle figure figura a cui il datore di lavoro può delegare dei compiti di organizzazione e vigilanza, spesso coincide con la figura di:
• capo squadra;
• capo officina;
• capo reparto;
• capo sala;
• figure simili con maggiore responsabilità in funzione a competenza ed esperienza.
In sintesi, il preposto è colui che per la sua funzione lavorativa coordina l’attività lavorativa di altri.
Non si tratta di una figura sempre obbligatoria, ma diventa necessario nominarne almeno uno nelle aziende in cui il Datore di Lavoro non può vigilare su tutti i reparti, settori o squadre.
Da sottolineare che non è esclusivamente necessario la nomina o l’elezione per fare sì che nasca l’obbligo di formazione per tale figura, ma è sufficiente anche il solo ricoprire un ruolo riconducibile alle mansioni del preposto. In ogni caso, ricoprire detto ruolo comporta l’obbligo di effettuare uno specifico corso di formazione.
Auspicando di avervi fornito uno spaccato più chiaro all’interno del complicato mondo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vi saluto e vi dò appuntamento alla prossima settimana.
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