… CONCLUDIAMO CON IL P.O.S.
COS’È IL P.O.S.?
Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è un documento che interessa ogni singolo cantiere.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrice deve obbligatoriamente redigere prima di avviare le attività operative in cantiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI: ART. 17, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 81/08
QUALI DEVONO ESSERE I CONTENUTI DEL P.O.S.?
Il P.O.S. deve contenere i contenuti minimi presenti all’interno dell’allegato XV punto 3.2 del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro una volta redatto il P.O.S., dovrà consegnarlo al committente e al coordinatore dei lavori, il quale verifica l’idoneità e si assicura della coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, inoltre il coordinatore può richiedere alle imprese che hanno redatto il P.O.S.di apportare ulteriori adeguamenti ai rispettivi piani operativi di sicurezza.
SE HO REDATTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POSSO NON REDIGERE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA?
Spesso tra i due documenti sopra citati si fa confusione, fino al punto di poter ritenere di redigere l’uno in sostituzione dell’altro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) sono due documenti differenti e distinti: il primo deve essere redatto per valutare tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda, analizzando ogni singola mansione e individuando le emisure correttive e preventive per ridurre/eliminare i rischi per i lavoratori; mentre il secondo documento valuta tutti i rischi presenti all’interno di ogni singolo cantiere.
CI SONO DELLE SANZIONI PER NON AVER REDATTO IL P.O.S.?
SÌ, il datore di lavoro che non redige il piano operativo di sicurezza per i singoli cantieri viola l’art. 96, co. 1, lett. g) e secondo l’art. 159, co. 1. incorre in:
Inoltre
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