Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019, in materia di individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La pubblicazione del nuovo decreto è una risposta alla necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 che, a partire dal 15 marzo, risulterà abrogato.
Conoscere le principali modifiche apportate ha una duplice importanza, sia tenendo conto che il settore legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare è uno di quelli con elevato impatto di infortuni mortali, sia ponendoci dalla parte del guidatore che incontra operai stradali (rispetto delle regole previste quanto a limiti di velocità, divieto di sorpasso, ecc…).
QUALI SONO LE NOVITÀ?
Un primo aspetto riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati. I corsi sono infatti diretti ai lavoratori e ai preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre scompare l’estensione presente sul D.M. abrogato “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”. Se prima la composizione della squadra doveva essere composta in maggioranza da operatori regolarmente formati, nella nuova normativa si prevede l’obbligo di formazione per tutti gli operatori costituenti il gruppo. La maggioranza resta invece con riferimento agli operatori che devono avere esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.
DI SEGUITO I PUNTI SALIENTI DELLE MODIFICHE APPORTATE CON IL NUOVO DECRETO.
- Eliminazione dei cenni sulla legislazione generale di sicurezza.
- Introduzione, tra i contenuti del percorso formativo, delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, oltre a quelle precedentemente inserite relative all’installazione e rimozione.
- Eliminazione del termine operatore, sostituito da lavoratore.
- I tempi della formazione restano invariati ma, sia il modulo tecnico (tre ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti) che quello pratico di 4 ore, riguarderanno le categorie di strade e le attività di emergenza.
- Dal punto di vista della formazione viene disciplinato invece il passaggio da “lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.
- L’aggiornamento sarà distribuito nel corso di ogni quinquennio (non più quadriennio) successivo alla prima formazione e sarà effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (non più tre), nello specifico dovranno riguardare modifiche delle norme tecniche e interventi pratici soprattutto se l’attività è stata interrotta per un lungo periodo.
- Gli aggiornamenti potranno essere effettuati sul luogo di lavoro.
- Introduzione di modifiche anche a carico del formatore che necessita di esperienza almeno triennale nel settore stradale o almeno quinquennale, tramite esperienza documentata, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
- All’istruttore della parte pratica è richiesta esperienza professionale documentata, almeno quinquennale, nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento e in quello delle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
- Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per l’ effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65) con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.
Alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa, l’emergenza di dubbi o questioni risulta legittima. Primo tra tutti, la validità della formazione pregressa: sarà idonea e sufficiente? La risposta è sì. Infatti, nonostante l’assenza di specifiche in merito, l’aiuto di una buona logica ci porta a sostenere che, vista la quasi completa sovrapposizione tra i contenuti dei corsi previsti nelle due norme, i corsi già effettuati risultano essere validi.