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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LE AZIENDE

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LE AZIENDE
Expired

QUALI SONO I DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LE AZIENDE. IL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 9 APRILE 2008

Ha introdotto numerosi adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il datore di lavoro e gli altri soggetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il TESTO UNICO si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio aziendale

I DOCUMENTI OBBLIGATORI,

PER TUTTE LE AZIENDE CHE AL LORO INTERNO HANNO ALMENO UN DIPENDENTE/LAVORATORE EQUIPARATO

(ANCHE IL SOCIO D’AZIENDA È CONSIDERATO LAVORATORE SUBORDINATO),

 

sono:

  • Certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
  • Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 (non delegabile dal datore di lavoro), con tutte le valutazioni allegate in base al tipo di lavorazione svolta (valutazione esposizione al rumorevibrazioniagenti chimici, agenti biologici, stress lavoro correlato, ecc…).
  • Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere nella stessa provincia).
  • Nomina RSPP – Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione (datore di lavoro o RSPP esterno), Nomina RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza – da individuare tra i dipendenti) attraverso Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto a eleggerlo.
  • Nomina Addetti antincendio e primo soccorso: può essere anche la stessa persona; può essere anche il datore di lavoro, ma ovviamente possono essere designati anche dipendenti
  • Formazione, secondo normativa, per tutti i soggetti di cui sopra
  • Formazione Art.36-37 D.Lgs81/2008 per tutti i lavoratori dipendenti ed equiparati (generale e specifica a seconda della tipologia di rischio)
  • Formazione (eventuale) per macchinari specifici (carrelli/muletti, gru, trattori, pale caricatrici, ecc…)
  • Eventuale altra formazione prevista da legge per appositi settori/mansioni (es. : preposti, segnaletica stradale, ecc…)
  • Nominare del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08
  • Certificati medici di idoneità (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica)
  • Verbale della riunione periodica (almeno una riunione all’anno nelle aziende con più di 15 addetti)
  • Ricevute della consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI), firmate da ciascun lavoratore riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI
  • Certificati di conformità degli impianti
  • Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
  • Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature
  • Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature
  • Contratto di appalto (eventuale contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice)

 

POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

Il datore di lavoro dell’impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile deve predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che consiste nell’individuazione dei rischi dell’opera da realizzare in relazione all’organizzazione (logistica, attrezzatura, organizzazione dei lavori, procedure esecutive) del cantiere, secondo i contenuti dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08.

 

DUVRI, DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è previsto ogniqualvolta esistano interferenze tra l’attività del committente e quelle dei soggetti appaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo dinamico, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la nullità dello stesso, ma non va predisposto nel caso di cantieri edili ove sia già stato redatto un PSC.

 

PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

Il D.M. 10/03/98 prevede la redazione obbligatoria del piano di emergenza e evacuazione per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 1/02/1982.

Il piano di emergenza viene elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98 e redatto tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza.

Il piano di emergenza deve inoltre definire i percorsi di fuga, l’ubicazione dei presidi antincendio, le procedure di emergenza e i compiti da assegnare al personale che opera durante l’emergenza.

Per le aziende con meno di 10 dipendenti è necessario comunque l’adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio

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