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SILICE LIBERA CRISTALLINA

SILICE LIBERA CRISTALLINA
Expired

Un nuovo agente cancerogeno inserito nel Testo unico per la sicurezza

Il D. Lgs. entrato in vigore il 24 giugno 2020, ha introdotto la Polvere di Silice Cristallina nell’allegato XLIII del testo unico sulla sicurezza, come sostanza cancerogena, fissando il valore limite di esposizione professionale a 0,1 mg/m3; inoltre ha inserito nell’elenco di sostanze

preparati e processi di sostanze pericolose (allegato XLII) “i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

La silice libera cristallina (comunemente chiamata SLC) è un ossido di metallo che può essere trovato in natura, sia in forma cristallina che amorfa, negli elementi come sabbia, argille e ghiaia, che costituiscono il 75% della crosta terrestre.

Considerata la vasta presenza in natura e gli ampi usi di materiali che la contengono (come mattoni, malte, vernici, cemento, laterizi, ceramiche, ardesia, sabbie e calcestruzzo), le attività e gli operatori esposti a SLC respirabile sono molteplici:

• Addetti al movimento terra;
• Pavimentisti e utilizzatori di utensili manuali in ambito edilizio (levigatrici, frese, etc.);
• Operai di Fonderie (la sabbia silicea viene usata per gli stampi in cui viene versato il metallo fuso);
• Produzione del vetro (la sabbia silicea è una delle materie prime utilizzate);
• Cementifici (presente nella miscela usata per la produzione del clinker, componente base per la produzione del cemento);
• Settore edile (specialmente nella demolizione di opere murarie e nel taglio di elementi edilizi);
• Produzione di laterizi;
• Settore farmaceutico (ad esempio per la produzione di paste dentarie);
• Settore tessile (nelle operazioni di sabbiatura di tessuto denim).
• Operatori nell’estrazione in cava e miniera;

Le alte probabilità di essere esposti alla silice cristallina, la sua pericolosità e l’insufficienza di informazioni adeguate sono le cause che, nel corso degli anni, hanno permesso alle malattie causate da SLC di diventare molto diffuse tra gli addetti dei sopracitati settori.

Questo ha portato ad un maggiore monitoraggio degli effetti sui lavoratori esposti a questa sostanza, dal quale è scaturito poi il decreto 10 giugno 2014 a cura del legislatore:

Solo sulla base dei recenti risultati disponibili la comunità scientifica ha potuto dimostrare come l’inalazione di polveri di SLC possano condurre l’individuo, oltre che alla silicosi polmonare, alla comparsa di cancro ai polmoni fino all’insorgenza di malattie autoimmuni a livello renale, lupus, artrite reumatoide e sclerodermia.

Il Decreto, entrato in vigore il 24 giugno 2020, ha origine proprio dalle risultanze di cui sopra ed obbliga tutti i datori di lavoro delle aziende dei settori a rischio (in particolare dell’industria estrattiva e della lavorazione di materiali lapidei oltre che al comparto edile) all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi oltre che al rispetto di quanto previsto dal Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08 “Protezione da agenti Cancerogeni e Mutageni”, tra cui:

• Sostituire l’agente cancerogeno o ridurre al più basso livello tecnicamente possibile dell’esposizione all’agente (art.235);
• Verificare che l’esposizione non superi il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII;
• Adottare adeguate misure di prevenzione e protezione (art.235);
• Informare e formare tutti i dipendenti potenzialmente esposti;
• Garantire la sorveglianza sanitaria a tutti i dipendenti esposti all’agente cancerogeno (art.242);
• Tenere la compilazione del registro di esposizione a SLC e tenuta delle cartelle sanitarie (art 243).

E’ un tema nuovo, e soprattutto estremamente complesso e quindi, a tal proposito vi ricordo il ns staff tecnico è sempre a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un caro saluto e appuntamento alla prossima settimana.

 

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