VADEMECUM
Si può accedere al percorso abbreviato ex art 52 regolamento 23/R/2010?
NO, il percorso abbreviato della durata di 20 ore era rivolto a chi dimostrava esperienza pregressa (risalente almeno alla data di entrata in vigore del regolamento regionale) nella gestione della piscina (mediante la presentazione di un’autocertificazione al comune dove ha sede la piscina). Tale percorso non è più valido dal 01/01/2018.
È sufficiente il solo corso di formazione per gestire la piscina?
No, il responsabile della piscina deve redigere anche un manuale di autocontrollo, ai sensi dell’art.6 dell’accordo Stato Regioni del 2003:
Comma 2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischi in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività.
Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
Il corso è rivolto anche a chi possiede piscine ad uso privato?
No, il corso è rivolto esclusivamente a chi gestisce piscine ad uso pubblico.
Ci sono delle sanzioni?
Sì, di seguito un elenco del regime sanzionatorio che comprende anche inadempienze strutturali:
• da euro 500,00 a euro 6.000,00 con chiusura impianto per mancanza autorizzazione (rif. art. 13), o dichiarazione di inizio di attività;
• da euro 500,00 a euro 3.000,00 con chiusura impianto per mancanza documentazione relativa al funzionamento e all’autocontrollo;
• da euro 500,00 a euro 3.000,00 per mancanza dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali;
• da euro 500,00 a euro 3.000,00 per mancanza dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall’azienda USL;
• da euro 500,00 a euro 3.000,00 per mancanza del personale di assistenza ai bagnanti durante l’orario di apertura;
• da euro 200,00 a euro 1.200,00 e sospensione dell’attività per mancato svuotamento dell’acqua delle piscine ai sensi dell’articolo 9, comma 7;
• mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all’articolo 10;
• presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all’articolo 10.