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Cosa si intende per spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento?
Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno).
Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:
• serbatoi;
• silos;
• recipienti adibiti a reattori;
• sistemi di drenaggio chiusi;
• reti fognarie.
Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:
• cisterne aperte;
• vasche;
• camere di combustione all’interno di forni;
• tubazioni;
• ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
Quali prescrizioni prevede il D.Lgs. 81/2008 per i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento?
Il D.Lgs. 81/2008 prevede:
• il divieto di accesso dei lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei;
• l’obbligo di adottare idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, metanodotti e condutture di gas, ecc. che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose;
• qualora sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza;
• la possibilità di adottare maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione;
• qualora si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, è necessario provvedere alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, tale mancato adempimento è punito con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro art. 18 comma 1 let. e), art. 37 d.lgs. 81/08, sanzione applicata anche al datore di lavoro della ditta dove avviene l’intervento
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