Corsi sulla Sicurezza

Corso di aggiornamento macchine movimento terra

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i propri lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, affinché, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, per ogni attrezzatura di lavoro messa a loro disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08. I contenuti e la durata sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 in relazione all’attrezzatura di lavoro utilizzata.
DESTINATARI
Lavoratori addetti alla conduzione di macchine movimento terra (escavatore idraulico, pala caricatrice frontale, terna)
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, D.Lgs. 106/09, DIR. CE 89/391 Direttiva Macchine 2006/42/CE
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
4 ore
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma

MODULO TEORICO - GIURIDICO - NORMATIVO - TECNICO (DURATA 1 ORA)

  • Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo.
  • Responsabilità dell’operatore.
  • Cenni sulle varie categorie di attrezzature
  • Cenni sui componenti strutturali
  • Cenni su dispositivi di comando e di sicurezza
  • Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso;
  • Controlli del pre-utilizzo;
  • Cenni su modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
  • Cenni su avviamento, spostamenti, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro;
  • Cenni su precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.

MODULO PRATICO - ESERCITAZIONI PRATICHE OPERATIVE (DURATA 3 ORE)

  • Individuazione dei componenti strutturali principali;
  • Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza e loro funzionamento;
  • Istruzioni sull’uso delle attrezzature, dei vari componenti e della sicurezza;
  • Controlli pre-utilizzo;
  • Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento;
  • Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi;
  • Esercitazioni di pratiche operative; tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo;
  • Gestione situazioni di emergenza;
  • Predisposizione del mezzo e posizionamento degli organi di lavoro;
  • Movimentazione carichi pesanti e di precisione;
  • Aggancio di attrezzature speciali;
  • Esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
  • Parcheggio e rimessaggio (ricovero) delle attrezzature in area idonea;
  • Precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato;
  • Salita sul carrellone di trasporto;
  • Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento;
  • Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne;
  • Procedure per il rimessaggio di accessori, stabilizzatori, etc.

VADEMECUM


Cosa si intende per Escavatore idraulico ?
L’escavatore idraulico, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

 Cosa si intende per Escavatore a fune?
L’escavatore a fune, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali

Cosa si intende per Pala Caricatrice Frontale?
La pala caricatrice frontale, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina,
con massa operativa maggiore di 4500 kg. 4.

Cosa si intende per Terna?
La terna, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo 



Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

Per frequentare il corso è un requisito obbligatorio il possesso della patente B?NO, la patente B non è un requisito richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Facciamo chiarezza tra “patentino” e attestato di formazione.
L’attestato di formazione molto spesso è erroneamente chiamato “patentino”. Quindi NON ESISTE una patente specifica per la manovra del macchinario, ma un attestato di avvenuta formazione che abilita l’addetto.

Il datore di lavoro che utilizza le macchine movimento terra deve fare il corso?
SÌ, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).

Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].


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