Corsi sulla Sicurezza

Corso di aggiornamento macchine movimento terra - autoribaltabile a cingoli

Corso di aggiornamento macchine movimento terra (Autoribaltabile a cingoli)

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i propri lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, affinché, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, per ogni attrezzatura di lavoro messa a loro disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08. I contenuti e la durata sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 in relazione all’attrezzatura di lavoro utilizzata.
DESTINATARI
Lavoratori addetti alla conduzione di macchine movimento terra (autoribaltabile a cingoli), già in possesso della formazione base.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, D.Lgs. 106/09, DIR. CE 89/391 Direttiva Macchine 2006/42/CE
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
4 ore
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma

MODULO GIURIDICO

      NORMATIVO (1 ORA)

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

      MODULO PRATICO (3 ORE)

  • Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento.
  • Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
  • Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
  • Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo.
  • Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  • Esercitazioni pratiche. Le esercitazioni devono prevedere: a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b) guida a pieno carico.
  • Uso dell’autoribaltabile in campo. Le esercitazioni devono prevedere: a) manovre di scaricamento; b) manovre di spargimento.
  • Messa a riposo dell’autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

VADEMECUM


Cosa si intende per Autoribaltabile a cingoli?
Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Per frequentare il corso è un requisito obbligatorio il possesso della patente B?
NO, la patente B non è un requisito richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso in cui il mezzo sia manovrato su strada la patente diventa automaticamente requisito obbligatorio in quanto la normativa di rifermento diventa quella del codice stradale.

Facciamo chiarezza tra “patentino” e attestato di formazione.
L’attestato di formazione molto spesso è erroneamente chiamato “patentino”. Quindi NON ESISTE una patente specifica per la manovra del macchinario, ma un attestato di avvenuta formazione che abilita l’addetto.


Il datore di lavoro che utilizza le macchine movimento terra deve fare il corso?
SÌ, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).

Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].


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