Chi è il lavoratore secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso;
– l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
– il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18
della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
– l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
– i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
– il lavoratore che svolge attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.
Questa formazione sostituisce la formazione obbligatoria dei lavoratori?
No, rientra nella formazione specifica ma non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve essere integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
Sì, Sanzioni a carico del datore di lavoro: Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 [Art. 165, co. 1, lett. b)].
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