Chi è il lavoratore secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
• Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
• i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
• il lavoratore che svolge attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.
La formazione specifica è sufficiente per assolvere a quanto richiesto dal D.LGS. 81/08?
NO, la formazione obbligatoria del lavoratore è composta da FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA, la mancanza di una delle due rende incompleto l’adempimento legislativo
Il lavoratore neoassunto entro quanto tempo deve essere formato?
I lavoratori neoassunti devono iniziare la formazione contestualmente all’assunzione, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione (Accordo Stato Regioni del 21/12/11, punto 10).
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
– Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].
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