Chi è il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto deve svolgere anche la formazione base per i lavoratori?
SÌ, la formazione per il preposto è aggiuntiva a quella base.
Il preposto deve essere nominato dal Datore di Lavoro?
NO, i preposti sono tali anche “DI FATTO”, senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro.
Una volta effettuato il corso di formazione aggiuntiva, il preposto deve adempiere agli obblighi sanciti dall’art.19 del D.LGS. 81/08
Quali sono gli obblighi del preposto?
L’art. 19 del D.LGS. 81/08 riporta quanto segue:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f)segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Ci sono delle sanzioni per il preposto?
SÌ, arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f), arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. b), d) e g).
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione del preposto?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
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