Chi è il datore di lavoro, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
L’aggiornamento della formazione deve avere delle caratteristiche specifiche?
L’aggiornamento della formazione deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti e non riproporre argomenti trattati nel corso base. L’aspetto fondamentale è quello di far ricadere la formazione sul contesto produttivo e sui rischi specifici del settore.
L’aggiornamento deve essere effettuato secondo delle modalità distinte?
Il D.LGS. 81/08 prevede che il monte ore per l’aggiornamento della formazione può essere svolto nell’arco del quinquennio dall’effettuazione della formazione base. Questo anche partecipando a convegni o seminari, a condizione che questi trattino di materie di sicurezza nei luoghi di lavoro o inerenti al programma di aggiornamento e comunque per un numero di ore che non deve superare il 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.
Ci sono delle sanzioni per il mancato aggiornamento della formazione?
SÌ, il mancato aggiornamento del corso di formazione di RSPP da parte del Datore di lavoro comporta il decadimento del requisito formativo e l’impossibilità da parte dello stesso di firmare la documentazione inerente la sicurezza come il DVR, DUVRI, Valutazioni agenti chimici/fisici etc).
Le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 1 lett. B del D.LGS 81/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
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