Corsi sulla Sicurezza

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i propri lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, affinché, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, per ogni attrezzatura di lavoro messa a loro disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08. I contenuti e la durata sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 in relazione all’attrezzatura di lavoro utilizzata.

Corso di formazione Macchine Movimento Terra (escavatori idraulici)

DESTINATARI
Lavoratori addetti alla conduzione di macchine movimento terra (escavatori idraulici)
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, D.Lgs. 106/09, DIR. CE 89/391 Direttiva Macchine 2006/42/CE
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
10 ore  
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma

MODULO GIURIDICO

        NORMATIVO (1 ORA)

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n.81/2008). Responsabilità dell’operatore.

       MODULO TECNICO (3 ORE)

  • Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.
  • Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).
  • Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
  • Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.
  • Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema manobraccio.

      MODULO PRATICO (6 ORE)

  • Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
  • Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione
  • Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
  • Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  • Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere: a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; b) accoppiamento attrezzature in piano e non; c) manovre di livellamento; d) operazioni di movimentazione carichi di precisione; e) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; f) manovre di caricamento.
  • Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; b) accoppiamento attrezzature in piano e non; c) manovre di livellamento; d) operazioni di movimentazione carichi di precisione; e) aggancio di attrezzature speciali e loro impiego.
  • Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.

VADEMECUM


Cosa si intende per Escavatore idraulico?
L’escavatore idraulico, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

Cosa si intende per Escavatore a fune?
L’escavatore a fune, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali

Cosa si intende per Pala Caricatrice Frontale?
La pala caricatrice frontale, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg. 4.

Cosa si intende per Terna?
La terna, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è una macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.


Per frequentare il corso è un requisito obbligatorio il possesso della patente B?
NO, la patente B non è un requisito richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso in cui il mezzo sia manovrato su strada la patente diventa automaticamente requisito obbligatorio in quanto la normativa di rifermento diventa quella del codice stradale.

Facciamo chiarezza tra “patentino” e attestato di formazione.
L’attestato di formazione molto spesso è erroneamente chiamato “patentino”. Quindi NON ESISTE una patente specifica per la manovra del macchinario, ma un attestato di avvenuta formazione che abilita l’addetto.

Il datore di lavoro che utilizza le macchine movimento terra deve fare il corso?
SÌ, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).

Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].


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