L’obbligo del datore di lavoro secondo l’art.18 D.LGS. 81/08.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di costituire una squadra di persone nominate alla gestione delle emergenze, facendogli eseguire corsi di formazione specifici. L’art.18 comma 1 lettera b) recita quanto segue:
Il datore di lavoro deve:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
L’aggiornamento è obbligatorio?
Sia il DM 10/03/1998 che il nuovo accordo Stato Regioni del 7/7/2016 non prevedono l’aggiornamento ma tale obbligo per gli addetti antincendio è stabilito dall’ art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008, dove le figure incaricate devono ricevere una formazione e un aggiornamento periodico.
Mancando completamente una disposizione regolamentare specifica, al datore di lavoro spetta la decisione di stabilire modalità e tempi di adempimento.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato alcune circolari interne (che non hanno valenza di legge, ma possono essere dei suggerimenti per i datori di lavoro) su contenuti e periodicità di aggiornamento, prevedendo per esempio l’aggiornamento triennale come il corso per addetti al primo soccorso, altra figura addetta alle emergenze, e comunque non oltre i cinque anni come la media di tutti i corsi di aggiornamento.
Il lavoratore può rinunciare all’incarico?
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Questo è quanto predisposto dal D.LGS. 81/08 art.43 comma 3.
Quali sono le attività a rischio d’incendio eleato, medio e basso?
Elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
– industrie e depositi di cui gli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
– fabbriche e depositi di esplosivi;
– centrali termoelettriche;
– impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
– impianti e laboratori nucleari;
– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
– attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
– scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
– alberghi con oltre 200 posti letto;
– ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;- scuole di ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
– uffici con oltre 1000 dipendenti;
– cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50m;
– cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
RISCHIO MEDIO:
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a medio rischio di incendio:
– i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
– i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
RISCHIO BASSO:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Ci sono delle sanzioni?
Il Testo Unico prevede delle sanzioni a carico del lavoratore che rifiuta l’incarico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art.59 co.1 let.a]
Per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] (violazione art. 37, comma 9). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].
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