VADEMECUM
Quale sono i requisiti per la partecipazione al primo rilascio?
Ai fini dell’ammissione ai corsi di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari maggiore età; adempimento dell’obbligo formativo ovvero in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, secondo quanto previsto dal PAN.
Come riconoscere i prodotti ad uso non professionale?
1. Decreto 22 gennaio 2018 n.33, in vigore dal 1° maggio 2018, definisce la classificazione di pericolo, formulazione, confezionamento, imballaggio, avvertenze e precauzioni da segnalare per l’utilizzo in sicurezza dei prodotti ad uso non prefessionale.
I prodotti devono avere in etichetta l’indicazione “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” seguita da PfnPE (prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili) o PfnPO (prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali).
Cosa viene rilasciato una volta abilitati alla distribuzione dei prodotti fitosanitari dagli organi competenti?
Una volta superato l’esame finale vine rilasciato l’attestato di formazione che dovrà essere presentato agli uffici comunali di competenza che rilasceranno l’abilitazione alla vendita.
Cos’è il PAN?
Il PAN è il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con DM del 22/01/2014. Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi sia in aree agricole che extra-agricole.
Ci sono delle sanzioni?
Sì, sono diverse le sanzioni a carico dei rivenditori, di seguito le più rilevanti:
1. È vietata la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso, sanzione amministrativa di 258 € (Art.17 della L.283/62, art. 24 c. 1 D.P.R. 290/01)
2. chiunque vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso di abilitazione alla vendita, sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 € (art. 8 D.lgs. 150/12, Art.24 c.1 D.lgs. 150/12)
3. il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € (art. 8 D.lgs. 150/12, Art.24 c.5 D.lgs. 150/12)
4. il distributore che non accerta: identità dell’acquirente, validità dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo e che non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione, sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 € (art. 10 c.2 D.lgs. 150/12, Art.24 c.2 D.lgs. 150/12)
5. il distributore che all’atto della vendita non fornisce all’acquirente informazioni adeguate su: corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute e per l’ambiente connessi al loro impiego corretto smaltimento dei rifiuti, sanzione amministrativa da da 1.000 a 5.000 € (art. 10 c.1 D.lgs. 150/12, Art.24 c.3 D.lgs. 150/12)
L’abilitiazione viene revocata nei seguenti casi:
Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali; reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego.