Il datore di lavoro, deve effettuare il corso?
Sì, il datore di lavoro deve svolgere la formazione al pari dei lavoratori.
Quante persone devono effettuare il corso sul montaggio/uso/smontaggio dei ponteggi?
La composizione minima della squadra tipo è di due addetti ed un preposto. Comunque chiunque partecipa alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio, dovrà effettuare il percorso formativo.
Cos’è il Pi.M.U.S.?
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio è un documento nel quale sono descritte tutte le procedure operative di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio con le relative misure di protezione adottate dagli addetti. Per la redazione del PiMUS è obbligatorio rispettare le misure degli applicativi inserite all’interno del libretto di montaggio e smontaggio del ponteggio.
Il PiMUS è obbligatorio in tutti i cantieri dove si prevede l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.136 del D.LGSL. 81/08 che prevede: nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S.?
Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
• per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
• per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
• per i ponteggi realizzati con elementi in legno
Per le opere provvisorie invece non va redatto (come trabattelli, ponti su cavalletti ecc).
Quando serve il progetto del ponteggio?
Quando la realizzazione del ponteggio non rientra tra gli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale e/o è realizzato con sistemi misti tubi e giunti, e comunque in tutti i casi nei quali l’altezza del ponteggio è superiore ai 20 metri.
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 136 comma 7 D.Lgs.081/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro: arresto fino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Via Aldo Moro 1/A 56033 Toscana - Capannoli (PI)
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