VADEMECUM
Cosa si intende per Carrelli semoventi a braccio telescopico?
I carrelli semoventi a braccio telescopico, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.
Cosa si intende per Carrelli industriali semoventi?
I carrelli industriali semoventi, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
Cosa si intende per Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi?
I Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi, secondo quanto riportato dall’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
Per frequentare il corso è un requisito obbligatorio il possesso della patente B?
NO, la patente B non è un requisito richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso in cui il mezzo sia manovrato su strada la patente diventa automaticamente requisito obbligatorio in quanto la normativa di rifermento diventa quella del codice stradale.
Facciamo chiarezza tra “patentino” e attestato di formazione.
L’attestato di formazione molto spesso è erroneamente chiamato “patentino”. Quindi NON ESISTE una patente specifica per la manovra del macchinario, ma un attestato di avvenuta formazione che abilita l’addetto.
Il datore di lavoro che utilizza il macchinario deve fare il corso?
SÌ, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].