VADEMECUM
Ci sono dei casi di esenzione o rdiuzione del percorso formativo?
a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR [ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini] richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
– il titolare
– il socio con partecipazione di puro lavoro
– il coadiuvante
– il dipendente
– il collaboratore familiare dell’impresa
Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso 1’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto.
Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.
Ci sono dei requisiti per accedere al percorso formativo?
Oltre ai requisiti di legge:
a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
b) 18 anni di età, ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell’obbligo formativo.
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
Cosa viene rilaciato una volta abilitiati all’acquisto e l’utilizzo da parte degli organi competenti?
Dal 01/01/2018 (a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 12/06/2017) i certificati di abilitazione, all’acquisto e all’utilizzo, dei prodotti fitosanitari, vengono rilasciati con il sistema PAN operativo sul portale ARTEA. Questo vuol dire che non viene più rilasciato il “patentino” in cartaceo (quello di colore rosso) e che per l’acquisto basta recarsi da un rivenditore di prodotti fitosanitari con il codice fiscale, questi inserirà il codice sul portale ARTEA sezione “autorizzazioni PAN, saranno visualizzati i dati anagraifici, decreto e data di rilascio dell’abilitazione della Regione.
C’è un esame finale?
La qualificazione all’attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.