VADEMECUM
Cosa si intende per Piattaforma di lavoro mobile?
Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
Che differenza c’è tra PLE con e senza stabilizzatori?
Le PLE che operano su stabilizzatori sono piattaforme di lavoro per il cui utilizzo è necessario posizionare degli stabilizzatori che le vincolano in un determinato punto. Questa tipologia di PLE ha una stabilità migliore e possibilità di “sbracciare” di più rispetto al tipo successivo, ma presentano il vincolo del posizionamento fisso rispetto alla posizione in cui vanno eseguiti i lavori. Le PLE che operano senza stabilizzatori sono piattaforme di lavoro per il cui utilizzo non è necessario posizionare degli stabilizzatori. Possono essere movimentate anche con il lavoratore in quota, ma hanno di solito una capacità di spostamento più limitata della cesta rispetto alla tipologia con stabilizzatori.
Per frequentare il corso è un requisito obbligatorio il possesso della patente B?
NO, la patente B non è un requisito richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso in cui il mezzo sia manovrato su strada la patente diventa automaticamente requisito obbligatorio in quanto la normativa di rifermento diventa quella del codice stradale.
Facciamo chiarezza tra “patentino” e attestato di formazione.
L’attestato di formazione molto spesso è erroneamente chiamato “patentino”. Quindi NON ESISTE una patente specifica per la manovra del macchinario, ma un attestato di avvenuta formazione che abilita l’addetto.
Il datore di lavoro che utilizza la piattaforma deve fare il corso?
SÌ, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro (violazione art. 37, co. 1, 7, 9 e 10). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati]