Corsi sulla Sicurezza

Corso qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Corso di formazione che abilita alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Il corso Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ha l’obiettivo di agevolare gli addetti o i titolari di imprese nel settore agricolo e forestale per la gestione della propria azienda.
DESTINATARI
Agricoltori al primo insediamento, i futuri imprenditori professionali, agricoltori già attivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs n°99/2004 e n° 101/2005, Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R.
ATTESTATO
Al termine del corso riconosciuto dalla Regione Toscana (sostitutivo dell’esame) verrà rilasciato l’attestato che riconosce su tutto il territorio nazionale il requisito della capacità professionale per IAP.
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
150 ore

Il Programma

  • Ruolo e Responsabilità dell’imprenditore agricolo (IA) (5 ore)
  • Attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (21 ore) Attività agricola (5 ore)
  • Normativa Sanitaria (6 ore)
  • Normativa ambientale (10 ore)
  • Normative fiscali e tributarie per l’agricoltura (4 ore)
  • Gestione dell’organizzazione generale dell’impresa agricola (12 ore)
  • Legislazione agraria e noramative specifiche, icontratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura ( 4 ore)
  • Sicurezza del lavoro in agricoltura (20 ore)
  • Elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante (26 ore)
  • Elementi aziendlai che concorrono alla determinazione del reddito dell’impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento (2 ore)
  • Bilancio aziendale, lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un’impresa agraria (6 ore) 

VADEMECUM


Cosa si intende per IAP secondo il D.LGS. 99/2004?
Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

La qualifica di IAP è riconosciuta d’ufficio quando?
L’art. 3 del Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R riporta quanto segue: “Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali dell’imprenditore agricolo è riconosciuto d’ufficio oppure accertato tramite esame. La capacità è riconosciuta d’ufficio quando ricorre uno dei seguenti requisiti: 
• possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all’albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all’albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 
• aver esercitato per due anni l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell’anno, antecedentemente alla presentazione della richiesta di riconoscimento, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato, amministratore delle società di capitali e di cooperativa, anche a scopo consortile. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura;
• possesso della qualifica di operatore biologico, per i produttori agricoli, attestata dall’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell’azienda; 
• aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all’articolo 5 della legge, un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione. Sono esonerati dall’obbligo di partecipare alle lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in un’azienda agricola coloro che hanno esercitato per almeno un anno l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell’anno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato.

Chi si occupa della verifica dei requisiti? 
La verifica dei requisiti è effettuata dalle Regioni, in Toscana è il Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R (cambia da Regione a Regione), resta in capo all’INPS effettuare la supervisione o effettuare opportune verifiche necessarie.


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