VADEMECUM
Chi è il datore di lavoro, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
In quali casi il datore di lavoro può svolgere le funzioni di RSPP?
Il datore di lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP, lo potrà fare nei seguenti casi:
– Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti;
– aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
– aziende della pesca: fino a 20 addetti;
– altre aziende: fino a 200 addetti. Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro svolgere l’incarico di RSPP, esso dovrà provvedere ad incaricare un lavoratore interno o rivolgersi ad un RSPP esterno qualificato.
Il dipendente designato all’incarico dovrà seguire un corso di formazione per RSPP consulente esterno in base al codice ATECO di appartenenza dell’azienda.
L’art. 299 del D.LGS. 81/08 inoltre specifica quanto segue: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b)[datore di lavoro], d)[dirigente] ed e)[preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”
In caso di due o più legali rappresentanti come ci si deve comportare?
Nelle aziende con due o più rappresentati dell’impresa che vogliono individuare tra di loro chi svolgerà le funzioni di RSPP, devono sottoscrivere un atto d’individuazione della figura di datore di lavoro ed attribuzione compiti e responsabilità. Così facendo viene scelto colui che svolgerà la funzione di RSPP ed evitare, in caso di sanzione da parte di organi ispettivi, multe pari al numero dei rappresentanti legali.
Ci sono delle sanzioni per la mancata designazione del ruolo di RSPP?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 1 lett. B del D.LGS 81/08 sono:
– Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.