Corsi sulla Sicurezza

Corso di formazione per preposto alla segnaletica stradale in prossimità di cantieri

Il D.I. 4/03/2013, visto l’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
DESTINATARI
Preposti d’azienda
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.37 e comma 2-bis art. 161 D. Lgs n.81/2008 , Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
12 ore
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma

MODULO GIURIDICO –

        NORMATIVO ( 3 ORE)

  • Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;
  • Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
  • Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
  • Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico.


      MODULO TECNICO (5 ORE)

  • Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
  • I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
  • Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
  • Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza.


       MODULO PRATICO (4 ORE)

  • Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
  1. strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);
  2. strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
  3. strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
  4. tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
  5. tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

VADEMECUM


Chi è il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«Preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto deve essere nominato dal Datore di Lavoro?
NO, i preposti sono tali anche “DI FATTO”, senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro.
Una volta effettuato il corso di formazione aggiuntiva, il preposto deve adempiere agli obblighi sanciti dall’art.19 del D.LGS. 81/08

Quali sono gli obblighi del preposto?
L’art. 19 del D.LGS. 81/08 riporta quanto segue:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 Ci sono delle sanzioni per il preposto?
SÌ, arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f), arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. b), d) e g).

Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione del preposto?
Sì, Sanzioni a carico del datore di lavoro: Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 [Art. 165, co. 1, lett. b)].
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